Disciplinare Cannonau DOC - D.Min. Agricoltura e Foreste 5.11.1992
Cannonau
Disciplinare di produzione
Art. 1
La denominazione di origine controllata "Cannonau di Sardegna" è
riservata ai vini rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
I vini "Cannonau di Sardegna" devono essere ottenuti dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal vitigno Cannonau.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente,
nella misura massima del 10%, le uve provenienti da vitigni a bacca nera
raccomandati o autorizzati nella regione sarda.
Art. 3
Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della regione
Sardegna.
La sottodenominazione geografica tradizionale "Oliena" o "Nepente
di Oliena " è riservata al "Cannonau di Sardegna"
proveniente da uve prodotte e vinificate nell'intero territorio comunale di
Oliena e in parte di quello di Orgosolo (Nuoro). Tale zona è così delimitata:
partendo dall'estremo sud della zona e cioè dal punto di incrocio dei confini
comunali di Oliena, Orgosolo e Dorgali presso le sorgenti dell'Ozzastru, la
linea di delimitazione segue verso ovest il confine comunale di Oliena fino alla
località Settile Osporrai dove incrocia, in prossimità della quota 953, un
affluente di riu Tortu, discende lungo tale affluente prima e poi lungo il riu
Tortu fino alla confluenza di questo con il R. Sorasi. Prosegue, verso sud,
lungo il R. Sorasi e quindi, a quota 475, risale l'affluente di sinistra fino a
raggiungere, a quota 474, la strada che costeggia il corso d'acqua. Da quota
474, in direzione ovest, la linea di delimitazione segue la strada che costeggia
il R. Sorasi fino ad incrociare quella fra Orgosolo e Oliena, prosegue per la
medesima in direzione di Oliena e, superato il Km. 17, segue il fosso che si
dirige verso la quota 629, raggiunge la linea altimetrica di 550 metri, la segue
verso nord per circa 500 metri, quindi piega verso est, fino a ricongiungersi
con la strada per Oliena in prossimità del ponte S. Archimissa; segue tale
strada verso Oliena fino ad incrociare il confine comunale che segue in
direzione nordovest fino al corso d'acqua Virdarosa; prosegue verso ovest, lungo
il medesimo e raggiunge la località Rovine di Santa Maria, da dove prende il
sentiero per la località rovine di San Paolo e passando per Furtana Mala, piega
verso sud per 400 metri per ritornare poi verso ovest attraversando la località
Teulaspru; raggiunge così la strada che porta al ponte Baddu e Carru e quindi
in linea retta verso ovest incrocia al Km.13 la strada per Nuoro. Prosegue per
detta strada verso nord e al Km. 7,550 circa incrocia il confine comunale di
Oliena, che segue prima verso nord, poi verso est e quindi verso sud fino a
ritornare al punto di incrocio dei tre confinicomunali di Oliena, Orgosolo e
Dorgali.
La sottodenomonazione geografica tradizionale "Capo Ferrato" è
riservata al "Cannonau di Sardegna" proveniente da uve prodotte e
vinificate nei territori comunali di Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu e
Villasimius (Cagliari).
La sottodenomonazione geografica tradizionale "Jerzu" è riservata
al "Cannonau di Sardegna" proveniente da uve prodotte e vinificate nei
territori comunali di Jerzu e di Cardedu.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione
dei vini "Cannonau di Sardegna" devono essere quelle tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le
specifiche caratteristiche. Sono pertanto da escludere i terreni umidi, in
particolare se interessati dalla falda freatica.
I sesti di impianto, le forme di allevamento, e i sistemi di potatura, devono
essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura e è consentita l'irrigazione di
soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Cannonau di
Sardegna" non deve essere superiore a q.li 110 di uva per ettaro di coltura
specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà
essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione
non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopra indicato,
la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta
della vite.
La Regione Sarda, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria
interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle
condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di
produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste e al Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini.
Le uve devono assicurare ai vini "Cannonau di Sardegna" rosso e
rosato un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,5%.
Le uve destinate alla produzione della tipologia "Cannonau di
Sardegna" rosso "riserva" debbono assicurare al vino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 13%.
Ai fini della vinificazione delle tipologie dei vini "Cannonau di
Sardegna " rosso "riserva" e "Cannonau di Sardegna"
liquoroso le relative uve dovranno essere oggetto di specifica denuncia annuale
e sui relativi registri dovrà essere espressamente indicata la destinazione
delle uve medesime.
Art. 5
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini
"Cannonau di Sardegna" debbono avvenire nel territorio di cui
all'articolo 3.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio del
"Cannonau di Sardegna" designato con una delle sottodenominazioni
previste nel presente disciplinare "Oliena o Nepente di Oliena",
"Capo Ferrato" e "Jerzu" debbono essere effettuate
nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui al precedente
articolo 3.
Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
E' vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante
concentrazione del mosto o del vino base o impiego di mosti o di vini che siano
stati oggetto di concentrazione.
E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoia.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% in
prodotto finito. Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato
l'eccedenza non avrà diritto alla Doc. I vini "Cannonau di Sardegna"
non possono essere immessi al consumo prima del 1° aprile dell'anno successivo
alla vendemmia.
Il vino "Cannonau di Sardegna" rosso "riserva" essere
sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, a
partire dal primo dicembre dell'anno di raccolta, di cui almeno sei mesi in
botti di rovere o di castagno.
Art. 6
Il vino "Cannonau di Sardegna" rosso all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente all'arancione con
l'invecchiamento;
- odore: gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, sapido, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
- contenuto massimo in zuccheri riduttori: 4 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 22 per mille.
Il vino "Cannonau di Sardegna" rosato all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosa brillante;
- odore: gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, sapido, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
- contenuto massimo in zuccheri riduttori: 4 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 19 per mille.
E' facoltà del ministro dell'Agricoltura e delle Foreste di modificare con
proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e
l'estratto secco netto.
La menzione "riserva" è riservata alla tipologia di vino
"Cannonau di Sardegna" rosso proveniente da uve aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 4 del presente disciplinare, che sia
sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio di cui all'articolo 5 e
immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 13%.
La denominazione "Cannonau di Sardegna" può anche essere
utilizzata per i vini liquorosi ottenuti da uve rispondenti alle condizioni
previste per la produzione della tipologia "riserva" usando nella
preparazione soltanto l'aggiunta di alcol di origine viticola al mosto o al vino
naturale di base.
La resa massima delle uve in vino è fissata nel limite del 70% tenuto conto
dell'aggiunta di alcol. Il "Cannonau di Sardegna" liquoroso può
essere preparato nei seguenti tipi "secco" e "dolce
naturale" con le seguenti caratteristiche al consumo, oltre a quelle
stabilite a titolo generale per il "Cannonau di Sardegna" rosso:
Tipo secco:
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 18%;
- zuccheri riduttori: non superiori a 10 g/l;
- acidità totale minima: 3,5 per mille.
Tipo dolce naturale:
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 16%;
- zuccheri riduttori: minimo 50 g/l;
- acidità totale minima: 3,5 per mille.
Il "Cannonau di Sardegna " liquoroso non può essere immesso al
consumo in data anteriore al 1° settembre dell'anno successivo a quello della
vendemmia e deve aver superato almeno sei mesi di invecchiamento in botte.
Art. 7
Nella designazione e presentazione della denominazione di origine controllata
"Cannonau di Sardegna" le sottodenominazioni geografiche
"Oliena" o "Nepente di Oliena",
"Capo Ferrato" e "Jerzu" sono riservati ai rispettivi vini
provenienti dalle uve prodotte nelle zone delimitate all'articolo 3 e vinificate
nell'ambito delle relative zone di vinificazione specificate all'articolo 5 del
presente disciplinare. In sede di designazione le sottodenominazioni geografiche
"Oliena" o "Nepente di Oliena
", "Capo Ferrato" e " Jerzu" devono figurare in
etichetta alla stessa altezza della denominazione "Cannonau di
Sardegna" oppure al di sotto della dicitura "denominazione di origine
controllata" e pertanto non può essere intercalata tra quest'ultima
dicitura e il nome "Cannonau di Sardegna".
In ogni caso tali menzioni geografiche devono figurare in etichetta in
caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione
"Cannonau di Sardegna", della stessa evidenza e riportati sulla
medesima base colorimetrica.
In sede di designazione le qualificazioni "riserva" e
"liquoroso" devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura
obbligatoria "denominazione di origine controllata" e riportate in
caratteri di dimensioni non superiori ai 2/3 di quelli utilizzati per la
denominazione "Cannonau di Sardegna", della stessa evidenza e sulla
medesima base colorimetrica.
In sede di designazione il riferimento al contenuto in zuccheri per la
tipologia "liquoroso" deve essere effettuato utilizzando la locuzione
"secco" o "dolce naturale".
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine
controllata "Cannonau di Sardegna" è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine",
"superiore", "scelto", "selezionato" e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre
in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "tenuta",
"podere", "cascina" e altri termini similari sono consentite
in osservanza delle disposizioni Cee e nazionali in materia.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche
aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree,
fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto
ministeriale 22 aprile 1992.
Nella designazione e presentazione dei vini "Cannonau di Sardegna"
deve essere riportata sulle bottiglie o altri recipienti l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8
I vini a denominazione di origine controllata "Cannonau di
Sardegna" ai fini dell'immissione al consumo debbono essere confezionati in
recipienti di vetro di capacità non superiore a 1,5 litri.
I contenitori di capacità non superiore a 0,5 litri possono essere chiusi
con tappatura a vite, mentre per le sole capacità superiori ammesse di 0,750
litri e 1,5 litri è prevista esclusivamente la chiusura con tappo di sughero.
Art. 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo con la denominazione di origine controllata "Cannonau di
Sardegna", vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164
Fonte: Regione
Autonoma della Sardegna (.pdf) - consultato il 09.07.2008